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Come richiedere la pensione di invalidità

La pensione di invalidità è una prestazione INPS rivolta a chi subisce una riduzione della capacità lavorativa di oltre il 67%.

In questo articolo vedremo quali sono gli altri requisiti necessari all’ottenimento dell’assegno pensionistico, in che modo fare domanda e quali documenti predisporre, come viene calcolato l’assegno e quanto dura il beneficio.

Scopriremo, infine, che chi ha aderito al Fondo Priamo ha diritto al riscatto totale o parziale del fondo per invalidità, a integrazione dell'importo percepito dall'INPS.

Cos’è la pensione di invalidità?

Iniziamo con una doverosa premessa. Di seguito, quando ci riferiremo alla pensione di invalidità parleremo dell’assegno ordinario di invalidità, regolato dalla Legge 222/1984.

Vi sono poi altre tipologie di prestazioni generalmente intese come “pensione di invalidità”, che non verranno trattate in questa sede:

  • pensione di inabilità, che riguarda gli invalidi civili totali;
  • pensione di invalidità civile, per chi ha una invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • indennità di accompagnamento, spettante a chi non è autosufficiente poiché affetto da gravi disabilità fisiche o psichiche;
  • indennità di frequenza, dedicata ai minori in difficoltà nell’inserimento scolastico e sociale.

Detto questo, l’assegno ordinario di invalidità consiste in una prestazione INPS definita nell’art. 1 della già citata Legge 222/1984:

“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”

Si tratta, dunque, di una prestazione legata alla riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

Requisiti di accesso alla pensione di invalidità

Per vedersi riconosciuta la pensione di invalidità, come abbiamo detto, la capacità lavorativa deve essere ridotta a meno di un terzo, il che deve essere certificato.

Ma oltre a questo requisito fondamentale, bisogna essere in possesso di due requisiti contributivi, entrambi da soddisfare:

  • almeno 5 anni di contributi, cioè 260 contributi settimanali;
  • almeno 3 anni di contributi versati nell’ultimo quinquennio, dunque 156 contributi settimanali.

Tuttavia, in questo conto non rientrano tutti i contributi del soggetto interessato. Sono esclusi dal conteggio, poiché considerati “periodi neutri” ai fini della pensione di invalidità, i seguenti periodi:

  • assenza per astensione facoltativa dopo il parto, dunque la maternità facoltativa o congedo parentale, dal momento che riguarda anche i padri;
  • lavoro subordinato all’estero, se la contribuzione non viene regolata sulla base di convenzioni o da accordi internazionali;
  • servizio militare eccedente il periodo corrispondente al servizio di leva;
  • malattia superiore a un anno;
  • iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell’assicurazione IVS per le quali sia stabilito un diverso trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione.

Se il soggetto percettore di pensione di invalidità raggiunge nel frattempo l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, l’INPS trasforma d’ufficio l’assegno ordinario di invalidità in assegno pensionistico.

Come fare domanda di pensione di invalidità

La pensione di invalidità può essere richiesta da diverse tipologie di lavoratori, a eccezione di quelli del pubblico impiego che sono esclusi dalla prestazione.

Nel dettaglio:

  • dipendenti iscritti alla relativa gestione INPS;
  • autonomi iscritti alla Gestione separata INPS o alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti;
  • parasubordinati.

La domanda può essere effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • online, sul sito dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS;
  • al telefono, chiamando il contact center al numero 803.164 da rete fissa o il numero 06.164.164 da rete mobile;
  • attraverso i servizi di CAF e patronati.

Dopo due settimane circa dall’invio della domanda, il richiedente riceve l’invito da parte dell’INPS per un colloquio che accerti la sussistenza dei requisiti per confermare o meno il diritto a percepire la pensione di invalidità.

A quanto ammonta la pensione di invalidità

Il calcolo della pensione di invalidità ricalca quello applicato per determinare l’importo della pensione di vecchiaia. Dunque, si basa sulle ultime retribuzioni o sui contributi versati a seconda che si applichi il sistema retributivo, contributivo o misto (per chi si ritrova nella fase di transizione fra i due sistemi).

Nel dettaglio:

  • calcolo retributivo, sulla base della media degli ultimi stipendi, per gli anni fino al 31 dicembre 2011, e poi contributivo per gli anni successivi, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • calcolo retributivo, fino al 31 dicembre 1995, e poi contributivo, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Leggi anche il nostro approfondimento Qual è la differenza tra pensione contributiva e retributiva

Durata della pensione di invalidità e rinnovo

La pensione di invalidità ha una durata temporanea di 3 anni. Per ottenere il rinnovo, se sussiste la ridotta capacità lavorativa, occorre fare nuovamente domanda a partire dai 6 mesi che precedono la scadenza e non oltre 120 giorni dopo la scadenza stessa.

Alla terza conferma della prestazione, la pensione di invalidità diventa automatica e non occorre più rinnovare la domanda.

Ribadiamo che, se nel frattempo l’avente diritto raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia, l’INPS procederà d’ufficio alla trasformazione dell’assegno.

Fondo Priamo e invalidità

Chi ha scelto di aderire al Fondo Priamo, dunque accedendo alla previdenza complementare, ha diritto a un beneficio aggiuntivo.

Infatti, in caso di invalidità che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo, l’aderente al fondo ha diritto al riscatto totale o parziale del capitale accumulato nel fondo.

In merito al riscatto, ricordiamo che l’aderente ne ha diritto, in tutto o in parte, nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni:

  • riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di esodo incentivato.
  • riscatto totale, appunto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Nel caso in cui gli eventi previsti sopra per la richiesta del riscatto si verifichino nei 5 anni prima del pensionamento, l’associato può richiedere direttamente la prestazione di pensione complementare o la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).

Leggi anche il nostro approfondimento RITA e lavoro: i chiarimenti della COVIP

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