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MULTICOMPARTO
Un fondo multicomparto è strutturato su più comparti, ciascuno dei quali si ... >>
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Domande frequenti
Chi controlla come opera il fondo pensione?
Esistono due livelli di controllo sull’operato del ... >>
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Prestazioni prima del pensionamento
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Prestazioni al momento del pensionamento
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Bilanciato - Sviluppo
GENNAIO 2010
Valore quota: 11,928

Garantito - Protezione
GENNAIO 2010
Valore quota: 11,061

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GENNAIO 2010
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Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazioni

Il lavoratore può chiedere un’anticipazione parziale del proprio capitale accumulato nel fondo per i seguenti motivi ed alle condizioni di seguito indicate:

  • spese sanitarie, per un importo non superiore al 75%, a seguito di gravissime condizioni riguardanti sé stesso, il coniuge o i figli riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento;
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli, per  un importo non superiore al 75%, decorsi almeno otto anni dall’iscrizione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare;
  • ulteriori esigenze dell’aderente per un importo non superiore al 30%, decorsi otto anni di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.

Le anticipazioni percepite dal lavoratore possono essere reintegrate successivamente.

Riscatti

L’aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.

Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, può essere richiesto nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata qualora manchino all’aderente 5 anni per raggiungere i requisiti che danno diritto alla prestazione pensionistica, poiché in questo caso l’aderente può richiedere la prestazione pensionistica complementare. Il riscatto totale può essere richiesto anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, tuttavia tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.

In caso di morte dell’iscritto prima che quest’ultimo abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.

Trasferimenti

L’iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica dopo due anni di iscrizione al fondo o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il trasferimento, non subendo alcuna tassazione, è un operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.

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Domande frequenti della sezione

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