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Qual è il ruolo delle società di gestione del risparmio (SGR)

Le società di gestione del risparmio (SGR) sono istituti di intermediazione finanziaria e svolgono un’attività di gestione collettiva del risparmio.

Come vedremo, però, possono occuparsi anche di gestione individuale del patrimonio di singoli risparmiatori.

Vediamo, quindi, nel dettaglio cosa sono le SGR, quali sono i requisiti che devono soddisfare, in cosa consistono le loro attività, chi controlla il loro operato a tutela dei risparmiatori e qual è il legame tra SGR e fondi pensione.

Cosa sono le Società di Gestione del Risparmio?

Quando parliamo di Società di Gestione del Risparmio, o SGR, ci riferiamo a istituti di intermediazione finanziaria, introdotti in Italia con il decreto legislativo n. 58/1998, altrimenti noto come Testo Unico della Finanza.

Le SGR svolgono un’attività di gestione collettiva del risparmio e, per farlo, devono ottenere un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa).

Di seguito le condizioni da soddisfare per poter operare in qualità di SGR:

  • costituzione in società per azioni;
  • sede legale e direzione generale devono trovarsi sul territorio italiano;
  • capitale minimo pari a 1 milione di euro, cifra determinata dalla Banca d'Italia;
  • chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dalla legge;
  • la struttura del gruppo di cui la SGR fa parte non deve pregiudicare l'esercizio della vigilanza su di essa;
  • vengono presentati, insieme allo Statuto e all'atto costitutivo, un programma sull'attività iniziale e una relazione sulla struttura organizzativa;
  • la denominazione sociale deve contenere le parole "società di gestione del risparmio".

L'associazione di categoria delle SGR è Assogestioni, con sede a Milano.

Cosa fa una SGR?

Le SGR svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione di fondi comuni d'investimento, i quali appartengono alla categoria degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Queste società possono anche essere autorizzate a svolgere la gestione individuale di portafogli di investimento e il servizio di consulenza, e si classificano sulla base delle funzioni. In particolare, è possibile distinguere tra:

  • Società promotrice, che si occupa di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  • Società gestore, in caso di gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

L’attività di gestione, a sua volta, è di tre tipi:

  • Gestione collettiva del risparmio, che si sostanzia nell’investimento sui mercati in forma aggregata del risparmio raccolto attraverso fondi comuni di investimento e SICAV (società d'investimento a capitale variabile).
  • Gestione dei fondi pensione, cioè di fondi accantonati dai risparmiatori nel corso della vita lavorativa e destinati a costruire una pensione complementare per integrare l’assegno garantito dalla previdenza obbligatoria;
  • Gestione patrimoniale, cioè gestione individuale del patrimonio dei singoli risparmiatori sulla base di un mandato specifico dagli stessi conferito alla SGR.

Come accennato, oltre a gestire i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, una SGR può ricoprire anche il ruolo di “promotore”, dunque curarne l’istituzione realizzando le attività a essi connesse o strumentali, stabilite dalla Banca d'Italia.

La normativa impone che vi sia una netta separazione tra le attività di gestione e promozione, disponendo inoltre che le SGR non possano svolgere alcun altro tipo di servizio finanziario o d'investimento, come ad esempio l'attività di negoziazione.

Chi controlla le SGR?

Sull’operato delle SGR vigilano tre organi di controllo: Banca d'Italia, Consob e Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, sulle partecipazioni al capitale delle società di gestione del risparmio esistono delle limitazioni. Nel dettaglio:

  • chiunque detenga azioni della SGR con diritto di voto in misura superiore al 5% (o una partecipazione "di controllo") non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il 5% stesso, nel caso in cui sia stato sottoposto a determinate misure giudiziarie di prevenzione (come le persone pericolose per la sicurezza e la moralità) o condannato per reati in materia finanziaria o economica o per delitto non colposo;
  • chi intende acquisire azioni di una SGR che portino a una partecipazione al capitale con diritto di voto superiore al 5%, al superamento delle soglie del 10, 20, 33 e 50% o al controllo della SGR, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, che verifica il possesso dei requisiti di onorabilità.

Anche in merito alle partecipazioni assunte da parte delle SGR, vi sono alcuni limiti di legge:

  • possono riguardare soltanto banche, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali;
  • in caso di partecipazione di controllo, l'acquisizione deve essere comunicata, con almeno 60 giorni di anticipo, alla Banca d'Italia, che ha anche il potere di vietarla.

I bilanci delle SGR devono essere sottoposti a revisione legale, da affidare a una società di revisione iscritta in un apposito albo tenuto dalla Consob.

Per quanto riguarda il diritto di voto:

  • alle SGR spetta quello sugli strumenti finanziari in possesso dei fondi amministrati, salvo diversa disposizione di legge;
  • il diritto va esercitato nell'interesse dei partecipanti, dunque degli investitori;
  • in caso di distinzione tra SGR promotrice e gestore, il diritto spetta a quest'ultimo, salvo patto contrario.

Concludiamo ricordando che, in fase di richiesta di autorizzazione a operare da parte della SGR, la Banca d'Italia è tenuta a negarla nel caso non risulti assicurata la sana e prudente gestione.

Qual è il rapporto tra SGR e Fondi Pensione

Come anticipato nei paragrafi precedenti, le SGR sono legate ai fondi pensione per due diverse tipologie di attività. Esse, infatti, possono:

  1. gestire i fondi pensione;
  2. istituire fondi pensione aperti, forme pensionistiche complementari create appunto da banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare (SIM).

Concentrandoci sull’attività di gestione dei fondi pensione negoziali, come il Fondo Priamo, occorre precisare che questi ultimi non investono direttamente le risorse, ma affidano l’attività a istituti di credito, compagnie assicurative, imprese di investimento o, appunto, SGR.

Si capisce, dunque, come la separazione tra istituzione e gestione e lo stringente impianto normativo a cui le SGR sono sottoposte hanno come obiettivo rafforzare le tutele e le garanzie del risparmiatore.

Ricordiamo, infine, che i fondi negoziali come il Fondo Priamo, a differenza dei fondi aperti, sono istituiti nell’ambito della contrattazione collettiva e non hanno scopo di lucro. Aspetti, questi, che consentono loro di perseguire l’esclusivo interesse degli iscritti e di minimizzare i costi di gestione del fondo stesso.

Leggi anche il nostro approfondimento: Come vengono investiti i contributi dal Fondo Pensione

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