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Cosa fare in caso di decesso del pensionato/aderente

La perdita di una persona cara, oltre al dolore dal punto di vista affettivo, può causare notevoli problematiche sul fronte finanziario, soprattutto se il soggetto deceduto era quello che in ambito familiare produceva reddito in via esclusiva o prevalente.

Vi sono tuttavia delle tutele pubbliche e delle opportunità offerte dalla previdenza complementare, nei confronti dei superstiti, al fine di preservare il loro tenore di vita e la serenità finanziaria anche dopo la morte del familiare.

In questo articolo vedremo dunque cos’è, come funziona e chi tutela la pensione di reversibilità INPS, perché occorrerebbe valutare la reversibilità offerta dai fondi pensione, come funziona la reversibilità di Priamo in fase di prestazione e, infine, cosa accade nel caso in cui l’aderente di Priamo deceda in fase di contribuzione.

Decesso pensionato INPS: quali sono le procedure da attivare?

Quando un pensionato INPS muore, quali sono i diritti degli eredi sul suo assegno pensionistico oltre che sul suo patrimonio?

Introduciamo fin da subito il concetto di pensione di reversibilità pubblica. Si tratta di un assegno pensionistico riconosciuto dall’INPS ai familiari di un soggetto deceduto. Un beneficio che in realtà è diviso in due diverse tipologie, a seconda della situazione:

  • pensione di reversibilità, se il deceduto è un pensionato;
  • pensione indiretta, se il deceduto è un assicurato.

Tuttavia, per ottenere la pensione indiretta occorre che l’assicurato abbia raggiunto determinati requisiti prima del decesso:

  • 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
  • oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Per la reversibilità, quando cioè il deceduto è già in pensione, questi requisiti non sono invece rilevanti e l’assegno spetta a coniuge e figli superstiti. La reversibilità spetta nel dettaglio ai figli:

  • minorenni alla data del decesso del genitore;
  • inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • maggiorenni che studiano, sono a carico del genitore al momento del decesso, non lavorano, frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici e hanno meno di 21 anni;
  • maggiorenni che studiano, sono a carico del genitore al momento del decesso, non lavorano, frequentano l’università e hanno meno di 26 anni.

In assenza di coniuge e figli, l’assegno potrebbe spettare a genitori, sorelle o fratelli del deceduto, ma in determinate circostanze (ad esempio in presenza di disabilità). Inoltre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/2022, ha esteso l’accesso alla pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro.

Leggi anche il nostro approfondimento Cos'è e a chi spetta la pensione di reversibilità

Fondo pensione e reversibilità

Perché il tema della reversibilità è importante anche quando si decide di aderire a un fondo pensione?

Innanzitutto perché gli importi della reversibilità pubblica sono esigui e rappresentano una percentuale dell’assegno pensionistico, assegno che peraltro con il passaggio al calcolo con il sistema contributivo va via via assottigliandosi.

Questa percentuale varia a seconda della composizione della famiglia:

  • 60% al coniuge solo;
  • 80% al coniuge con un figlio;
  • 100% al coniuge con due o più figli.

In assenza del coniuge, le aliquote sono le seguenti:

  • 70% in caso di un figlio;
  • 80% in caso di due figli;
  • 100% in caso di tre o più figli;
  • 15% in caso di un genitore;
  • 30% in caso di due genitori;
  • 15% in caso di un fratello o una sorella;
  • 30% in caso di due fratelli o sorelle

Inoltre, come visto la reversibilità INPS non tutela tutti i familiari, ma soltanto quelli che rispettano determinate condizioni giuridiche e anagrafiche.

In questo caso l’adesione a un fondo pensione permette di integrare l’assegno di reversibilità pubblico, se si fa una scelta mirata a ottenere anche questa tutela quando si decide di affidarsi alla previdenza complementare.

Parlando del Fondo Priamo, in particolare, gli aderenti possono beneficiare della seguente prestazione pensionistica:

Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile in misura pari al 60%, 70%, 80% o 100% (opzione D): è la rendita che viene pagata al pensionato finché è in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario da lui designato se ancora in vita. L’erogazione termina con il decesso del beneficiario.”

Approfondiamo dunque questa opzione.

Priamo: decesso aderente fruitore di rendita

Chi intende tutelare un’altra persona, dunque non soltanto coniuge e figli ma anche convivente o altri parenti, in caso di decesso può optare per la rendita reversibile in modo che il soggetto da lui designato possa continuare a ricevere la pensione (tutta o in parte).

Questa opzione prevede che, dopo il decesso del pensionato, il soggetto indicato come beneficiario della reversibilità continui a ricevere la rendita fin quando rimarrà in vita.

A differenza dalla reversibilità INPS che definisce i possibili beneficiari senza possibilità di deroghe, nel caso di Priamo il designato viene scelto al momento della richiesta della prestazione, cioè della pensione integrativa. Una volta scelto, non è più possibile modificare il beneficiario.

L’importo della rendita reversibile dipende:

  • dall’età del designato (il classico esempio è quello del figlio minorenne, la cui aspettativa di vita lunga andrà a incidere sulla rendita riducendone l’importo);
  • dal sesso del designato, poiché l’aspettativa di vita degli uomini è inferiore rispetto a quella delle donne;
  • dalla percentuale di reversibilità richiesta, che come detto può essere del 60%, 70%, 80% o 100%.

Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile: un’alternativa per gli aderenti Priamo

Nel ventaglio di opportunità offerte a coloro che aderiscono al Fondo Priamo c’è anche l’opzione della prestazione sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile.

La prestazione consiste nella rendita annua erogabile al pensionato finché quest’ultimo è in vita e, al suo decesso, nel pagamento di un capitale pari alla differenza fra:

  • l’importo accumulato al momento del pensionamento e, dunque, della richiesta della prestazione;
  • la somma delle rate di rendita già percepite.

Chiaramente il beneficiario otterrà il capitale residuo soltanto nel caso in cui la differenza tra importo accumulato e rate già percepite sia positiva.

A differenza della rendita reversibile, che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente, in questo caso è possibile modificare nel tempo l'eventuale beneficiario delle somme residue.

Fondo Priamo: caso di morte durante la contribuzione

Cosa accade invece se il soggetto iscritto muore mentre è ancora in fase di contribuzione, dunque non è ancora andato in pensione?

In questo caso non parliamo di reversibilità ma di riscatto per premorienza, che scatta soltanto nel caso in cui il soggetto aderente decida attivamente di designare uno o più beneficiari diversi dagli eredi.

Per usufruire del riscatto per premorienza l’iscritto deve compilare la sezione “Soggetti designati” presente nella nuova Area riservata aderenti. Se vengono designati più soggetti, è possibile indicare la percentuale da attribuire a ciascuno di essi; se la volontà è quella di indicare dei soggetti in alternativa tra loro, si può inserire per ognuno il 100%.

Se non si forniscono questi dati le somme accumulate nel Fondo Priamo, al netto delle imposte e dei costi di gestione, saranno liquidate agli eredi indicati nel testamento del deceduto.

In conclusione, sia per quanto concerne la scelta della reversibilità in fase di prestazione, sia per la scelta dei designati in caso di premorienza in fase di contribuzione, il Fondo Priamo offre agli aderenti libertà di scelta circa i soggetti da designare a differenza della reversibilità INPS, che impone per legge i beneficiari e i requisiti che devono possedere, restringendo il campo di azione e tutela.

Inoltre, come abbiamo visto, dal momento che gli importi delle pensioni pubbliche si fanno sempre più esigui, ragionare sull’opportunità di costituire una rendita integrativa futura grazie alla previdenza complementare è pressoché imprescindibile.

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