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Riforma della previdenza complementare (Legge 199/2025) – Introduzione del meccanismo di adesione automatica al Fondo Priamo e nuovi obblighi informativi datoriali dal 1° luglio 2026

Gentili Aziende Associate,

con la presente desideriamo illustrarvi le importanti novità introdotte dalla Legge 199/2025, che ha riformato l’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005. A partire dalle assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026, entra infatti in vigore il nuovo meccanismo di adesione automatica dei lavoratori alla previdenza complementare. 

Tale riforma comporta un preciso obbligo informativo e di verifica in capo al datore di lavoro contestualmente all'atto dell'assunzione. Al fine di supportarvi in questo adempimento, vi forniamo in allegato il modello facsimile di "Informativa aziendale ai lavoratori" che la vostra Società dovrà tassativamente consegnare ai neo-assunti. 

Lo scrivente Fondo Pensione dichiara di essere adeguato alle Istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento destinatari dei flussi contributivi automatici.

ll Fondo Priamo renderà disponibili, nel proprio sito web, le informazioni relative alla propria idoneità a raccogliere, a far data dal 1° luglio 2026, le adesioni automatiche, secondo quanto previsto dalle Istruzioni Covip del 23 giugno 2026. 

Di seguito si riepilogano il quadro normativo, le distinzioni tra le tipologie di lavoratori e i relativi adempimenti operativi a cui siete tenuti. 

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori

Ai sensi della normativa vigente:

  • l’adesione alla previdenza complementare si considera perfezionata ex lege alla data di assunzione del lavoratore;

  • il lavoratore dispone di un termine di 60 giorni per:

    • rinunciare all’adesione automatica

    • scegliere una diversa forma pensionistica

    • mantenere il TFR secondo il regime ordinario

  • la rinuncia produce effetti retroattivi (ex tunc), con conseguente venir meno dell’adesione sin dalla data di assunzione.

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sul funzionamento del meccanismo di adesione automatica al fondo pensione e sulle opzioni a lui riservate. 

La normativa distingue le modalità di gestione in base alla storia lavorativa del dipendente: 

A) Lavoratori di "Prima Assunzione" come dipendente privato

  • Definizione: lavoratori assunti per la prima volta come dipendenti privati. 

  • Adempimento: l'azienda deve consegnare l'informativa e farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta. Deve consegnare anche il MODULO per la scelta sulla destinazione del TFR (in fase di emanazione dal competente Ministero). 

  • Regola: qualora il lavoratore non esprima una scelta entro 60 giorni dall’assunzione, si realizza l'adesione automatica al Fondo Pensione Priamo che vi ricordiamo essere il Fondo collettivo di riferimento individuato in base agli accordi/contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro. 

  • Opzioni del lavoratore: entro i 60 giorni il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica, scegliendo un fondo pensione diverso, oppure aderendo esplicitamente al fondo Priamo (ad esempio perché vuole versare solo il TFR oppure vuole scegliere un comparto di investimento diverso da quello di default), oppure lasciando che il TFR maturi secondo il regime ordinario in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS ex art. 2120 c.c.). 

B) Lavoratori "Non di Prima Assunzione"

  • Definizione: lavoratori neoassunti con pregresso lavoro come dipendente privato ("Riassunti").

  • Adempimento: in fase di assunzione l'azienda deve consegnare l'informativa e farsene rilasciare copia sottoscritta come ricevuta siglando le dichiarazioni ivi riportate. Deve consegnare anche il MODULO per la scelta sulla destinazione del TFR. L'azienda è tenuta a verificare la scelta già compiuta in passato dal lavoratore per conoscere se: 

    1. ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare (con conferimento totale o parziale del TFR): il lavoratore ha 60 giorni di tempo dall'assunzione per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. In questo caso, non è possibile decidere di mantenere il TFR in azienda ex art. 2120 c.c. e scatterà l'adesione automatica al fondo pensione collettivo di riferimento, a meno che il lavoratore non scelga nei 60 giorni un fondo pensione diverso oppure aderisca esplicitamente al Fondo Pensione Priamo (ad esempio perché vuole versare solo il TFR oppure vuole scegliere un comparto di investimento diverso da quello di default);

    2. non ha alcuna adesione in essere alimentata da Tfr: in questo caso non scatta l'adesione automatica e il TFR continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c. Resta sempre salva la possibilità per il dipendente di conferire il TFR maturando ad un fondo pensione in qualsiasi momento. 

2. Funzionamento ed effetti dell'adesione automatica al Fondo Pensione Priamo 

Qualora il lavoratore non esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di 60 giorni dall'assunzione, nel caso di lavoratore di prima assunzione (A) o lavoratore non di prima assunzione che ha già in essere un’adesione con conferimento totale o parziale di TFR (B.1), si attiva il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti: 

  • Destinazione del TFR: al Fondo Pensione Priamo (Fondo collettivo di riferimento) confluirà l'intero importo del TFR maturando

  • Quote di contribuzione: oltre al TFR, verranno attivati anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, secondo la misura definita dagli accordi collettivi applicabili (i cui dettagli sono consultabili nella Scheda Destinatari e Contributi contenuta nella Parte I della Nota Informativa del Fondo Pensione Priamo).

  • Resta distinta l’ipotesi di adesione contrattuale, qualora prevista dagli accordi e contratti collettivi di riferimento: ove il lavoratore rinunci all’adesione automatica secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 252/2005, i contributi contrattuali permangono e seguono le previsioni dei contratti collettivi di riferimento. 

  • Deroga sulla misura del TFR: il TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore scelga esplicitamente (entro i 60 giorni) di destinarne una percentuale inferiore secondo quanto previsto dagli accordi applicabili (i cui dettagli sono consultabili nella Scheda Destinatari e Contributi contenuta nella Parte I della Nota Informativa del Fondo Pensione Priamo).

  • Esenzione dalla contribuzione individuale: la quota a carico del lavoratore non è obbligatoria se la sua retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In questo caso, il dipendente può richiedere con apposita dichiarazione scritta al datore di lavoro di non versare la contribuzione a proprio carico, mantenendo i versamenti del TFR e del contributo datoriale. 

  • Decorrenza e tempistiche dei versamenti: l'adesione automatica decorre formalmente dalla data di assunzione. I flussi contributivi dovranno essere trasmessi al fondo pensione collettivo di riferimento a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni, coprendo retroattivamente quanto dovuto dall'inizio del rapporto di lavoro. 

  • Linee di investimento: le somme saranno inizialmente indirizzate verso percorsi di investimento coerenti con l'età anagrafica dell'aderente. Il lavoratore potrà comunque modificare la linea di allocazione in ogni momento, seguendo le indicazioni contenute nella lettera di benvenuto che riceverà direttamente dal fondo pensione di destinazione. 

In totale assenza di contrattazione collettiva applicabile che individui il fondo pensione di destinazione, l'adesione automatica del TFR avverrebbe ex lege verso il Fondo Pensione Nazionale Cometa. 

Infine, ai sensi delle Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026, COMETA costituisce altresì la forma residuale di destinazione delle adesioni automatiche qualora la forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’art. 8, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 non sia idonea a raccogliere adesioni automatiche e non risultino disponibili, per il singolo lavoratore, diverse forme pensionistiche complementari di natura collettiva adeguate alle predette Istruzioni. 

3. Adempimenti operativi per l'Ufficio Risorse Umane

Al fine di garantire la corretta gestione delle procedure e la conformità normativa, vi invitiamo ad adottare il seguente flusso operativo per ciascun lavoratore assunto a partire dal 1° luglio 2026: 

  1. All'atto dell'assunzione: consegnare al dipendente il documento "Informativa aziendale ai lavoratori" e “modulo per la scelta di destinazione del TFR”, acquisire necessariamente le dichiarazioni ivi riportate e far firmare la relativa Ricevuta di consegna e presa visione posta in calce. 

  2. Raccolta della modulistica entro 60 giorni dall’assunzione: sulla base del profilo del lavoratore, raccogliere i moduli debitamente compilati: 

    • MODULO Sezione 1 per i lavoratori di prima assunzione come dipendenti privati. 

    • MODULO Sezione 2 per i lavoratori con precedenti rapporti di lavoro dipendente privato. 

  3. Gestione dell’adesione automatica: scaduti i 60 giorni dall’assunzione, in caso di adesione automatica, l'azienda dovrà procedere, dal mese successivo all'attivazione dei flussi contributivi compreso quanto spettante dalla data di assunzione, nel rispetto della procedura operativa che sarà resa disponibile dal Fondo Pensione Priamo. 

  4. Adesione esplicita in luogo dell’adesione automatica: come precisato da COVIP nelle Direttive del 19 giugno 2026, nei casi in cui opera l’adesione automatica, qualora il lavoratore provveda all’adesione esplicita entro i 60 giorni dall’assunzione, i versamenti contributivi da versare al fondo Priamo comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.

Vi ringraziamo per l’attenzione e per la consueta collaborazione, rimandando, per quanto non espressamente indicato alle Disposizioni Covip (19.06.2026 e 23.06.2026) che si allegano tra gli atti alla presente. I nostri uffici e il servizio di assistenza telefonica restano, per quanto possibile, a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento di natura tecnica o procedurale.

Cordiali saluti,

Fondo Pensione Priamo

Documenti allegati alla presente comunicazione:

  • Modello di Informativa aziendale ai lavoratori (comprensivo di ricevuta di presa visione e sottoscrizione delle dichiarazioni ivi riportate)
  • Modulo provvisorio in attesa del modulo ministeriale (Modulo per la destinazione del Tfr)
  • Disposizioni Covip 19.06.2026;
  • Disposizioni Covip 23.06.2026.

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