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Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Dopo aver fatto chiarezza sull’equiparazione tra malattia e quarantena, l’INPS lo scorso 2 ottobre ha rilasciato una circolare per spiegare come funziona il Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.

Facendo riferimento a quanto previsto dal Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la circolare dell’INPS spiega quanto segue:

“[...] ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.”

Approfondiamo insieme un tema che coinvolge milioni di genitori e lavoratori dipendenti, in un momento così delicato come il ritorno a scuola dei nostri figli.

Cosa prevede il decreto legge n.111 in merito al Congedo COVID-19

L’articolo 5 del succitato decreto legge n.111 stabilisce quanto segue:

“Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.”

Cosa vuol dire?

Che in caso di disposizione di quarantena per il figlio, e laddove il lavoratore non potesse svolgere le proprie mansioni in modalità agile (smart working o telelavoro), è possibile fruire di un congedo.

Questo viene specificato anche al comma 4:

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.”

Chi può fruire del Congedo COVID-19

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è rivolto a una platea composta da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, con esclusione quindi dei lavoratori autonomi e/o iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

Come già spiegato, è possibile richiedere l’accesso al congedo solo nei casi in cui il lavoratore non possa operare in modalità agile, condizioni che renderebbe nulla la sua richiesta.

Nella circolare INPS, infatti, si legge quanto segue

“A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile.”

Quali sono i requisiti per usufruire del Congedo COVID-19

I requisiti richiesti dall’INPS per usufruire del Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli sono i seguenti:

  • il lavoratore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14. Al compimento del quattordicesimo anno di età, quindi, decade il diritto a questo congedo;
  • il lavoratore deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso, ovvero il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento dell’ASL territoriale di competenza.

Quanto dura il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena nel periodo compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento della ASL, a seguito di contatto verificatosi all’interno della scuola.

In caso di proroga o di nuovi provvedimenti, il congedo si estende e applica al periodo previsto.

Il congedo può essere richiesto per l’intero periodo di quarantena o per una parte di esso, visto che i genitori possono alternarsi ma non richiederlo in contemporanea.

Indennità prevista dal Congedo COVID-19

Il Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli prevede il riconoscimento, per i giorni effettivamente richiesti, di un’indennità pari al 50% della retribuzione prevista dal contratto.

Per questo motivo può essere molto utile, in caso di entrambi genitori lavoratori dipendenti, alternarsi e dividere così il congedo, al fine di proteggere il reddito familiare.

Nella circolare emanata dall’INPS è presente una lunga lista contenente le situazioni di compatibilità tra il congedo COVID-19 e altre forme di astensione dal lavoro. La trovi qui.

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