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Come chiedere il congedo parentale e a chi spetta

Il congedo parentale o maternità facoltativa (sebbene riguardi anche i padri) è un periodo di astensione volontaria dal lavoro che spetta ai genitori con figli fino a 12 anni di età.

In questo articolo vedremo a chi spetta, quanto spetta e come farne richiesta.

Vedremo inoltre che, a causa dell’emergenza pandemica, è stato istituito un congedo parentale Covid, in aggiunta a quello ordinario, che garantisce ai genitori del tempo in più e una percentuale maggiore rispetto alla retribuzione.

Cos’è il congedo parentale e a chi spetta?

Il congedo parentale (o maternità facoltativa) è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, dedicato alle madri e ai padri. Si tratta dunque di un periodo che si aggiunge a quelli di maternità e paternità obbligatoria.

Si tratta di un beneficio spettante ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti e si interrompe automaticamente se si perde il lavoro all’inizio o durante il periodo di congedo.

Il congedo non spetta invece a:

  • disoccupati o sospesi;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori a domicilio.

Quanto dura il congedo parentale?

Il periodo di congedo varia a seconda che venga fruito soltanto dalla madre, soltanto dal padre oppure da entrambi i genitori contemporaneamente o in alternanza.

Nel dettaglio:

  • il diritto all’astensione può essere esercitato nei primi 12 anni di età del bambino;
  • la madre ha diritto a un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
  • il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
  • se ne fruiscono entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 10 mesi;
  • se il padre prende un congedo di almeno 3 mesi, il periodo di astensione combinato concesso ai genitori sale a 11 mesi;
  • il genitore solo (ad esempio in caso di morte dell’altro genitore, affidamento esclusivo, ecc.) può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi;
  • i genitori adottivi o affidatari possono prendere il congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia, a prescindere dall’età del bambino, ma non oltre i 18 anni di età del figlio.

Come detto, il congedo può essere preso anche in maniera frazionata, dunque per intervalli di:

  • mesi;
  • settimane;
  • giorni;
  • ore (ma mai oltre le 4 ore se si lavora a tempo pieno, altrimenti occorre astenersi per il giorno intero).

Qual è la retribuzione del congedo parentale?

La retribuzione corrisposta durante i periodi di congedo parentale è legata all’età del figlio per cui questi periodi vengono richiesti.

Nel dettaglio:

  • fino a 6 anni di età spetta il 30% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo;
  • da 6 a 8 anni spetta il 30% solo nel caso in cui il lavoratore versi in forte disagio economico e che questo sia documentato, altrimenti il congedo si considera non retribuito;
  • da 8 a 12 anni non è prevista alcuna retribuzione, ma il solo mantenimento del posto di lavoro.

La retribuzione viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro, che la anticipa per poi recuperare gli importi in fase di pagamento di tasse e contributi.

Come fare domanda per il congedo parentale

La domanda per i periodi di congedo deve essere fatta telematicamente e ci sono tre opzioni per inoltrarla all’INPS:

  • direttamente online sul portale dell’INPS accedendo all’area riservata tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • al telefono chiamando il contact center INPS, al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da rete mobile a pagamento in base alle tariffe del proprio gestore telefonico;
  • tramite CAF, patronati o intermediari abilitati.

Nel caso del congedo parentale a ore, le modalità di domanda sono identiche ma occorre fare attenzione al modulo da compilare, che è diverso rispetto a quello per le richieste di periodi più lunghi.

Congedo parentale Covid

A causa dell’emergenza Covid, si è reso necessario potenziare il congedo parentale concedendo del tempo in più alle famiglie dei lavoratori dipendenti e incrementando la retribuzione.

Nel dettaglio, con il decreto n. 30 del 13 marzo 2021, il Governo ha previsto un congedo parentale Covid in aggiunta al congedo ordinario di cui abbiamo parlato finora.

Il congedo straordinario Covid può essere richiesto soltanto se non è possibile prestare la propria attività lavorativa in smart working e in caso di:

  • infezione da Covid-19 o quarantena del figlio disposta dall’ASL, per tutta la durata dell’assenza da scuola;
  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per tutta la sua durata o per una parte della stessa.

In questi casi è possibile usufruire di un:

  • congedo al 50% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa, se i figli hanno meno di 14 anni;
  • congedo senza retribuzione e contribuzione figurativa se i figli hanno un’età compresa tra i 14 ed i 16 anni (il genitore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può essere licenziato per tutta la durata del congedo).

Questo congedo può essere concesso a uno solo dei due genitori per lo stesso figlio.

Ciò significa che nello stesso periodo di congedo l’altro genitore non può usufruire dell’astensione per congedo, a meno che non ci siano in famiglia altri figli minori di anni 14 avuti con altri soggetti che non stiano usufruendo a loro volta delle stesse misure.

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