La previdenza complementare ha acquisito un'importanza crescente in Italia con il passare del tempo, spingendo il legislatore a riformare completamente il settore a decorrere dal 2007. Questa riforma ha introdotto anche una serie di agevolazioni fiscali, tra cui un trattamento favorevole per la pensione integrativa maturata.
Tuttavia, è stato necessario affrontare la gestione fiscale della transizione post-riforma. In particolare, per gli aderenti iscritti prima del 2007 si è reso indispensabile considerare specifici regimi tributari in base al periodo di accumulo del montante.
In questo articolo, inizieremo delineando una cronologia della normativa di riferimento. Successivamente, esamineremo le diverse modalità di tassazione applicate ai montanti accumulati in tre periodi distinti: prima del 2000, tra il 2000 e il 2006, e dal 2007 in poi.
Approfondiremo, poi, l'impatto di queste normative sulla scelta tra rendita e capitale, tra pensione integrativa in rendita e in capitale, nonché sulle eventuali prestazioni richieste prima del pensionamento, analizzando le relative opzioni fiscali.
Infine, presenteremo una sintesi degli altri benefici fiscali offerti agli aderenti ai fondi pensione.
Prima di esaminare i vari trattamenti fiscali riservati alle pensioni integrative in base al periodo di adesione, è essenziale tracciare una linea temporale delle normative che si sono succedute. Queste leggi hanno contribuito a unificare le diverse forme di previdenza complementare esistenti e a integrare quelle create successivamente in Italia.
Ecco le tappe principali:
Questa linea temporale è cruciale non solo per determinare il trattamento fiscale applicabile alla pensione integrativa, ma anche per capire le possibili modalità con cui può essere erogata: rendita, capitale, o una combinazione di entrambe le opzioni.
Come accennato, il D.Lgs. 47/2000 ha introdotto una riforma significativa nella disciplina fiscale della previdenza complementare, successivamente integrata dal D.Lgs. 252/2005.
Questi cambiamenti hanno determinato l’applicazione di tre differenti trattamenti fiscali in base al periodo in cui è stato maturato il montante da tassare.
Ricordiamo che per "montante" si intende la somma del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei contributi accumulati nel tempo, comprensiva dei rendimenti, ma al netto dei costi di gestione e delle imposte sui rendimenti.
Vediamo più nel dettaglio.
Per la prestazione in capitale corrispondente al montante maturato fino al 2000, per i “vecchi iscritti” si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota del TFR, determinata dal datore di lavoro; per chi ha aderito a un fondo pensione dal 29 aprile 1993 invece si utilizza l’aliquota del reddito medio annuale di riferimento della prestazione erogata.
Questa imposta, che viene calcolata in base all’aliquota media dell’imposta sul reddito degli ultimi cinque anni, non può essere inferiore al 23%.
Per la prestazione in rendita corrispondente al montante maturato fino al 2000, si applica la tassazione ordinaria Irpef su un ammontare pari all’87,50% dello stesso importo di rendita base.
Per la prestazione in capitale corrispondente al montante della pensione integrativa accumulato tra il 2001 e il 2006, si applica una tassazione separata riguardante l’importo al netto dei redditi già tassati, esenti o dei contributi non dedotti.
L’aliquota è determinata dal fondo pensione anche per i “vecchi iscritti” sulla base del reddito di riferimento della prestazione erogata e, come per il periodo precedente, prevede un'imposta minima del 23% sul montante relativo.
Per la prestazione in rendita corrispondente al montante maturato tra il 2001 e il 2006, si applica la tassazione ordinaria Irpef su un ammontare relativo all’importo al netto dei redditi già tassati, esenti o dei contributi non dedotti.
Per quanto riguarda la tassazione attualmente in vigore, applicabile a tutte le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, essa interessa:
In entrambi questi ultimi casi, la pensione integrativa è soggetta a un’imposta decisamente più vantaggiosa: si applica infatti la tassazione sostitutiva sull’importo al netto dei redditi già tassati, esenti o dei contributi non dedotti, con un’aliquota di base è del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo anno, fino a raggiungere un minimo del 9%. I periodi antecedenti al 2007 si computano fino a un massimo di quindici anni.
Chiariamo che per "periodo di partecipazione" si intendono gli anni di iscrizione alle forme di previdenza complementare indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi.
Questo significa che anche i periodi di iscrizione senza versamenti contribuiscono alla riduzione dell'aliquota. Con Risoluzione n. 29 dell’11 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo di partecipazione utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione del 15/9% può far riferimento anche all’anzianità maturata presso altro fondo pensione non integralmente riscattato, attivato in data anteriore, a prescindere dal trasferimento. A tal fine l’iscritto dovrà produrre debita attestazione da parte del fondo di originaria iscrizione.
In generale, dunque, chi è iscritto da prima del 2007 vedrà la propria pensione integrativa soggetta a due o tre diversi regimi di tassazione, a seconda del periodo in cui il montante è stato accumulato.
La normativa descritta non influisce solo sul prelievo fiscale applicato al montante accumulato, ma anche sulla modalità con cui può essere erogata la pensione integrativa.
Per gli iscritti più anziani, ossia coloro che hanno aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993, esiste la possibilità di richiedere l’intera prestazione sotto forma di capitale. Tuttavia, in questo caso, tutto l'importo il montante maturato dopo il 1° gennaio 2007 sarà soggetto alla tassazione separata meno favorevole in vigore fino al 31 dicembre 2006, con l’ulteriore penalizzazione che la tassazione separata colpirà anche i rendimenti finanziari maturati dal 2001 in poi, già tassati annualmente in capo al fondo pensione.
Per poter beneficiare dell’imposizione fiscale più vantaggiosa introdotta a partire dal 2007, è necessario che almeno il 50% del montante accumulato dopo tale data venga richiesto sotto forma di rendita periodica. Questo aspetto è stato chiarito dalla circolare n. 70/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, i vecchi iscritti devono considerare che optare per il ritiro dell'intera prestazione in un’unica soluzione comporta la perdita del vantaggio fiscale applicabile ai contributi versati e maturati dopo il 2007.
In ogni caso, la prestazione pensionistica può essere erogata tutta in capitale se l’ipotetica rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.
In sintesi, le differenti regole fiscali applicate ai montanti maturati prima e dopo il 2007 hanno un impatto diretto sulle strategie di pianificazione previdenziale. Chi ha iniziato a versare prima del 2007 si trova spesso con una “doppia aliquota” applicata alle prestazioni finali, rendendo consigliabile una valutazione personalizzata delle opzioni di erogazione (rendita, capitale o una loro combinazione). È importante, inoltre, monitorare la permanenza nel sistema di previdenza complementare: più anni si rimane iscritti, maggiore sarà la riduzione dell’aliquota fiscale sulle prestazioni maturate dopo il 2007. Questo meccanismo premia la fedeltà alla previdenza complementare e può rappresentare un risparmio fiscale significativo sul lungo periodo.
Per approfondire, invitiamo a leggere anche il nostro articolo Come funziona il riscatto totale del Fondo Pensione a scadenza.
Oltre alla tassazione delle prestazioni pensionistiche, è importante considerare il trattamento fiscale delle anticipazioni e dei riscatti, che possono essere richiesti in determinate situazioni.
Le anticipazioni possono essere richieste per:
In generale, le somme erogate a titolo di anticipazione sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%, applicata sulla parte imponibile della posizione maturata dal 1° gennaio 2007.
Fanno eccezione gli anticipi per le spese sanitarie, che seguono la tassazione più favorevole analoga a quella applicata alla prestazione pensionistica (con aliquota tra il 15 e il 9%).
Anche nel caso dei riscatti, sempre per i montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, la tassazione può essere pari al 23% oppure essere compresa tra il 15 e il 9% (a seconda degli anni di partecipazione), sulla base delle ragioni per cui si richiede la prestazione.
Ad esempio, per il riscatto richiesto a causa di una sopraggiunta invalidità, per lunga inoccupazione o per premorienza, si applica il 15/9%, mentre per quello immediato conseguente alla cessazione del lavoro, derivante da dimissioni, l’aliquota sale al 23%.
In sintesi, anche nel caso delle prestazioni prima del pensionamento occorre tenere ben presente il trattamento fiscale in modo da ottimizzare gli importi che si andranno a percepire.
La rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) è l’unica forma di liquidazione del fondo pensione che vede applicata la tassazione agevolata, con aliquota che va dal 15 al 9%, su tutto il montante maturato, senza distinzione tra ante e post 2007. Dunque, per il soggetto iscritto prima del 2007, la RITA costituisce la forma di liquidazione più vantaggiosa sotto il profilo fiscale. Si tratta di una erogazione frazionata del capitale, in tutto o in parte a scelta dell’aderente, liquidata a rate trimestrali dal momento della richiesta fino al compimento dell’età della pensione di vecchiaia.
Per approfondimenti si invita a visionare il Documento informativo sulla R.I.T.A.
Infine, ricordiamo che l’adesione a un fondo pensione negoziale, come Priamo, offre ulteriori vantaggi fiscali oltre alla tassazione favorevole delle prestazioni.
Gli aderenti possono infatti beneficiare di una deduzione annuale dal proprio reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro per ogni anno di partecipazione. Questa deduzione può essere applicata in due modi:
Se i contributi versati superano il limite annuale di 5.164,57 euro (i cosiddetti contributi non dedotti), l’aderente deve comunicare tale eccedenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento per ottenere l’esenzione fiscale sulla parte eccedente al momento della prestazione.
Sul fronte delle deduzioni, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 è previsto un regime particolarmente favorevole. Più nel dettaglio, i contributi versati nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione possono essere dedotti nei venti anni successivi al quinto, anche oltre il limite annuale di 5.164,57 euro (fino a 7.746,86 euro).
Dunque, è prevista una extra deduzione per i lavoratori neo iscritti, in modo da favorire l’adesione dei giovani che tipicamente percepiscono stipendi più bassi e dunque, inizialmente, potrebbero non riuscire a dedurre dal reddito molti i contributi. Con questa deduzione aggiuntiva possono rimandare la deduzione ai periodi successivi, fruendo di un limite maggiorato per venti anni.
Inoltre, i rendimenti generati dal fondo pensione beneficiano di un’aliquota fiscale agevolata del 20%, significativamente inferiore rispetto al 26% applicato alla maggior parte dei rendimenti derivanti da altre tipologie di investimenti. Ancora più vantaggiosa è la tassazione del 12,5% applicata ai rendimenti derivanti da investimenti in Titoli di Stato o equiparati.
Per approfondire nel dettaglio tutte le agevolazioni, invitiamo a leggere la nostra guida I benefici fiscali per gli aderenti ai fondi pensione.
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