In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.
La contribuzione minima prevista a carico del lavoratore nel rispetto della misura minima stabilita dagli accordi collettivi. Nel caso in cui venga versato tale contributo oltre al TFR, il lavoratore usufruisce di quello dell’ azienda.
Per visualizzare le aliquote contributive relative ai diversi contratti, guarda la nota informativa del fondo.
Si, l’iscritto può incrementare la misura della contribuzione a suo carico.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo. Negli altri casi la quota di TFR da destinare a Priamo è fissata dal lavoratore che può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive o tutto il suo TFR.
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
Si, posso versare dei contributi reintegratori. Tali contributi sono deducibili se non eccedenti il plafond di deducibilità pari a 5.164,57€ annui.
Il lavoratore può verificare mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’azienda (contributo lavoratore, datoriale, Tfr, eventuale contributo volontario…).
Inoltre, una volta l’anno, l’aderente riceverà una “Comunicazione periodica” spedita dal Fondo entro marzo, redatta secondo lo schema elaborato dalla COVIP con la quale il fondo informerà gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l’evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore.
Tutti i lavoratori hanno comunque la possibilità di consultare quotidianamente la propria posizione attraverso il sito internet del Fondo, accedendo all’area riservata agli iscritti, utilizzando la password di accesso ricevuta al momento dell'adesione.
L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico (in questo caso si perde il diritto al contributo datoriale). Tuttavia il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione.
No,in linea generale il contributo segue la retribuzione. Se non c’è retribuzione, non c’è il versamento contributivo al Fondo pensione.
La correttezza del versamento dei contributi viene rappresentata con evidenza nelle comunicazioni periodiche agli iscritti. L’aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell’azienda deve effettuare la verifica con l'ufficio del personale dell'azienda.
Si. La contribuzione può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che al momento del pensionamento il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.