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Cosa prevede il sistema dei controlli sui fondi pensione

Ai fondi pensione vengono affidati capitali molto importanti per i propri iscritti. Si tratta, non lo dimentichiamo, del loro futuro previdenziale, dunque vanno tutelati con il massimo impegno, da parte delle seguenti realtà:

  • le istituzioni, mediante una normativa stringente e gli organi di vigilanza;
  • i fondi pensione stessi, che devono darsi una struttura organizzativa solida.

Il tutto, a garanzia della sicurezza degli investimenti effettuati.

In questo articolo ci occuperemo della COVIP, organo di vigilanza deputato ai controlli esterni sui fondi pensione, della normativa che impone limiti agli investimenti per tutelare gli iscritti e, infine, dell’organizzazione dei fondi, sia nella gestione degli investimenti sia nella gestione dell’attività.

Scopriremo che attorno a questa tipologia di investimento è stata costruita una solida rete di sicurezza per chi decide di aderirvi.

Controlli esterni sui fondi pensione: la COVIP

I controlli sulle attività dei fondi pensione sono in capo alla COVIP, acronimo di Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Come si legge in una guida alla previdenza complementare redatta dalla COVIP, la commissione agisce con lo scopo di:

“perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.”

In che modo la COVIP vigila sui fondi pensione?

Svolgendo una serie di attività, tra cui le seguenti:

  • integrazione della disciplina di settore con provvedimenti di normativa secondaria (ad esempio regolamenti o delibere, che sono fonti secondarie rispetto alle fonti primarie come leggi o decreti);
  • esercizio delle funzioni di controllo su tutti gli aspetti della vita dei fondi pensione (organizzazione, gestione finanziaria, trasparenza nei confronti degli iscritti);
  • interventi diretti nei confronti delle forme vigilate;
  • imposizione di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei casi previsti dalla legge.

Normativa sugli investimenti dei fondi pensione

Gli investimenti dei fondi pensione sono regolati dal D.M. 166/2014 recante “norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”.

Il decreto definisce criteri e limiti prevalentemente dettati dal principio di coerenza con la politica di investimento del fondo pensione.

In particolare, segnaliamo i limiti agli investimenti previsti dal decreto:

  • è richiesta la prevalenza di strumenti negoziati in mercati regolamentati;
  • gli strumenti non negoziati in mercati regolamentati e OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) alternativi, possono raggiungere al massimo il 30% del patrimonio del fondo, purché motivati in relazione a caratteristiche e politica di investimento del fondo pensione;
  • gli OICR alternativi possono raggiungere al massimo il 20% del patrimonio del fondo e il 25% del patrimonio dell’OICR;
  • l’esposizione valutaria (legata agli investimenti in valute estere) può rappresentare al massimo il 30% del patrimonio e del fondo, motivata in relazione alle caratteristiche e alla politica di investimento del fondo;
  • gli strumenti finanziari connessi a merci possono raggiungere al massimo il 5% del patrimonio purché emessi da controparti primarie.

Passiamo, ora, ai limiti di concentrazione:

  • massimo 5% del patrimonio in strumenti emessi da uno stesso soggetto, massimo 10% in strumenti emessi da soggetti dello stesso gruppo (il limite non si applica per OICR, strumenti emessi da Paesi UE, OCSE o organismi internazionali cui aderiscono Paesi UE);
  • massimo 5% delle azioni o quote con diritto di voto emesse da una società quotata (massimo 10% se non quotata); non è ammessa l’influenza dominante del fondo pensione sulla società;
  • massimo 20% del patrimonio in azioni o quote di società contribuenti al fondo pensione (massimo 30% per fondi negoziali).

Si tratta di vincoli più restrittivi rispetto ai normali investimenti finanziari, dunque garantiscono una maggiore sicurezza al tuo investimento rispetto ad altre soluzioni.

Approfondisci con il nostro articolo Come vengono investiti i contributi dal Fondo Pensione.

Vigilanza sulla gestione

Un’ulteriore tutela nei confronti degli iscritti ai fondi pensione è rappresentata dall’organizzazione dell’amministrazione e dalla gestione dei capitali.

I fondi pensione non investono direttamente, ma affidano l’attività a istituti di credito, compagnie assicurative, imprese di investimento o SGR (Società di gestione del Risparmio).

Questi soggetti, a loro volta, sono sottoposti alla vigilanza degli organi competenti, ovvero:

  • Banca d’Italia per gli istituti di credito;
  • IVASS per le assicurazioni;
  • CONSOB per le SGR.

In sostanza, i soldi investiti dagli iscritti sono tutti sottoposti ad una doppia vigilanza.

Controlli interni al fondo pensione

Finora abbiamo parlato dei limiti di legge agli investimenti dei fondi pensione e della vigilanza esterna ai fondi stessi.

Ma i fondi pensione, al loro interno, sono organizzati in modo da garantire un sistema di controllo interno a tutela dei propri iscritti.

Per comprendere meglio questo concetto, analizziamo struttura e organi del Fondo Priamo.

Priamo presenta una struttura di governo articolata a tutela del risparmio previdenziale dei lavoratori.

Gli organi di Priamo, costituiti al 50% da rappresentanti dei lavoratori associati ed al 50% da rappresentanti delle imprese associate, sono:

  • Assemblea dei Delegati. Organo deliberativo che annovera tra i suoi compiti anche l’elezione e la revoca degli amministratori e dei revisori, l’approvazione del bilancio, le deliberazioni in materia di indirizzi generali dell’attività del Fondo.
  • Consiglio di Amministrazione. Organo che amministra il Fondo e ha tra i suoi compiti la definizione degli indirizzi generali delle attività, l’individuazione dei soggetti esterni che operano per il Fondo (banca depositaria, service amministrativo, gestori finanziari, impresa di assicurazione), la definizione della politica di investimento da adottare anche mediante la individuazione dei mercati finanziari nei quali investire i risparmi dei lavoratori.
  • Collegio dei Sindaci. Organo di sorveglianza del Fondo a cui spetta la vigilanza sull’amministrazione e sull’osservanza delle norme da parte del fondo pensione.
  • Funzione Finanza. Gestisce i processi di controllo della gestione finanziaria e di verifica della corretta applicazione delle normative che presiedono gli investimenti del Fondo.
  • Funzione di controllo di gestione del rischio. Analizza e gestisce i rischi collegati a tutti i processi (amministrativi, finanziari, gestionali, organizzativi, di governance).

Chiudiamo con la figura degli advisor. Si tratta di consulenti esterni alla struttura del fondo che, secondo le linee guida della COVIP, devono coadiuvare il Consiglio di Amministrazione del fondo nell’impostazione della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti.

Controlli esterni e interni a tutela degli iscritti

Volendo fare un rapido riepilogo rispetto al sistema di controllo sui fondi pensione, possiamo partire ricordando il ruolo di enti come COVIP, Banca d’Italia, IVASS, CONSOB, autorità di vigilanza impegnate nel controllare l’operato dei soggetti impegnati sulla previdenza complementare (amministratori, depositari e gestori dei fondi).

Poi, ci sono i Fondi pensione stessi, dotati di strutture interne impegnate a monitorare tutti i passaggi legati agli investimenti.

Infine, è in vigore una normativa stringente rispetto alle altre tipologie di investimento.

Insomma, i fondi pensione sono avvolti in una rete di protezione interna ed esterna a tutela dei propri iscritti e dei capitali investiti.

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