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Come funziona

Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazioni

Il lavoratore può chiedere un’anticipazione parziale del proprio capitale accumulato nel fondo per i seguenti motivi ed alle condizioni di seguito indicate:

  • spese sanitarie, per un importo non superiore al 75%, a seguito di gravissime condizioni riguardanti sé stesso, il coniuge o i figli riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento;
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli, per  un importo non superiore al 75%, decorsi almeno otto anni dall’iscrizione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare;
  • ulteriori esigenze dell’aderente per un importo non superiore al 30%, decorsi otto anni di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.

Le anticipazioni percepite dal lavoratore possono essere reintegrate successivamente.

Riscatti

L’aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.

Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, può essere richiesto nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria,  in caso di procedura di esodo incentivato.

Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. T. Il riscatto totale può essere richiesto anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, tuttavia tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.

In caso di morte dell’iscritto prima che quest’ultimo abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.

Trasferimenti

L’iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica dopo due anni di iscrizione al fondo o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il trasferimento, non subendo alcuna tassazione, è un operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.

Rita

La RITA consiste nell’erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.


E’ possibile richiedere la RITA in caso di cessazione dell’attività lavorativa e  cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Inoltre devono essere soddisfatte alternativamente le condizioni indicate di seguito:

  • Si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi.
  • Si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

 

 

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