Anticipazioni
Il lavoratore può chiedere un’anticipazione parziale del proprio capitale accumulato nel fondo per i seguenti motivi ed alle condizioni di seguito indicate:
Le anticipazioni percepite dal lavoratore possono essere reintegrate successivamente.
Riscatti
L’aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.
Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, può essere richiesto nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, in caso di procedura di esodo incentivato.
Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. T. Il riscatto totale può essere richiesto anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, tuttavia tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.
In caso di morte dell’iscritto prima che quest’ultimo abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.
Trasferimenti
L’iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica dopo due anni di iscrizione al fondo o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il trasferimento, non subendo alcuna tassazione, è un operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.
Rita
La RITA consiste nell’erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
E’ possibile richiedere la RITA in caso di cessazione dell’attività lavorativa e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Inoltre devono essere soddisfatte alternativamente le condizioni indicate di seguito: