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Come funziona

Prestazioni al pensionamento

La normativa vigente prevede che l’associato a PRIAMO può richiedere la pensione complementare al momento del pensionamento nel caso in cui abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica e possa, inoltre, far valere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per regola generale, quando sussistono tutti i requisiti, l’associato può chiedere al Fondo la prestazione in forma di rendita al 100% ovvero in forma mista di rendita (minimo 50%) e capitale (massimo 50%),
Dunque, per regola generale l’associato ha il diritto di ricevere sotto forma di capitale massimo fino al 50% del capitale maturato mentre la restante parte deve essere convertita in rendita.
Solo in determinate situazioni, tassativamente previste dalla legge, la prestazione può essere percepita dall’associato interamente sotto forma di capitale. In particolare, la prestazione potrà essere percepita tutta in capitale se:

  • l’associato è un vecchio iscritto (ossia era già iscritto prima del 28.04.1993 ad un Fondo Pensione istituito prima del 15.11.1992, ed ha trasferito successivamente la posizione presso il Fondo Priamo)
  • l’importo della rendita annua vitalizia derivante dalla conversione del 70% del capitale finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale.

La parte di capitale che non è percepita sotto forma di capitale sarà convertita in rendita.
Per consentire il pagamento delle rendite, PRIAMO (di seguito definito FONDO PENSIONE) ha stipulato:

in data 16.01.20 con UnipolSai S.p.A, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 (di seguito definita UnipolSai) una convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione) che ha decorrenza dal 20.01.2020 e durata fino al 30.06.2025.

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