È un’associazione senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello previsto dal sistema di previdenza pubblico (INPS, INPDAP). La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche).
Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Sim, SGR, assicurazioni e banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L’adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale.
Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme: adesione individuale al Fondo pensione aperto o contratti di assicurazione sulla vita (Piani individuali pensionistici).
La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l’autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei Fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.
In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in “conti individuali”. Al termine del periodo di accumulazione l’iscritto riceverà una prestazione la cui entità dipende dai versamenti effettuati e dai relativi rendimenti.
La posizione individuale è il valore corrispondente al totale della contribuzione versata (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del lavoratore) al Fondo e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese. Tale ammontare è comunicato ufficialmente a ciascun iscritto attraverso la comunicazione periodica annualmente inviata agli aderenti ed è verificabile on line mediante accesso all’area riservata agli iscritti.
Si tratta di un Fondo in cui l’ammontare della contribuzione dovuta a beneficio del lavoratore è certo e prestabilito mentre l’entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria. Il Fondo PRIAMO è a contribuzione definita.
Esistono due livelli di controllo sull’operato del fondo pensione.
Il livello esterno, comune a tutto il sistema di previdenza complementare, fa capo alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
Il livello interno, specifico di ciascun fondo pensione negoziale, fa capo per un verso al Collegio dei Sindaci e per altro verso alla funzione di controllo interno.
Sia il Collegio dei Sindaci che il Responsabile della funzione di controllo interno effettuano una costante vigilanza sull’amministrazione e sull’osservanza delle norme da parte del fondo pensione.
Per i lavoratori giovani l'adesione a Priamo è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare la pensione che sarà loro erogata dall’INPS (di importo più limitato rispetto alle generazioni precedenti per effetto delle riforme già intervenute) con una prestazione pensionistica complementare.
Anche per i lavoratori prossimi alla pensione, l’adesione a Priamo rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi e versando il proprio contributo minimo previsto essi hanno infatti la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.
I pensionati non possono aderire. Il lavoratore che al momento del pensionamento è già iscritto a Priamo può continuare a contribuire dopo il raggiungimento dell’età pensionabile se al momento del pensionamento ha maturato almeno 1 anno di partecipazione al fondo.
La contribuzione al fondo pensione Priamo è dovuta, di norma, sia daidatori di lavoro che dai lavoratori. Infatti il lavoratore che decide di versare, oltre al TFR (in tutto o in parte) maturando, anche un contributo ulteriore prelevato da busta paga ha diritto di ricevere da parte del datore di lavoro il contributo stabilito dalle norme contrattuali in vigore. Se i lavoratore decide di aderire a Priamo solamente con il conferimento del TFR non ha diritto a ricevere il contributo contrattuale posto a carico del suo datore di lavoro.
No. L’obbligo di versare i contributi destinati al finanziamento della previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.
È possibile individuare la categoria di lavoratore alla quale si appartiene in base alla data di iscrizione al Fondo e a quella di prima occupazione. Il lavoratore sarà pertanto un:
vecchio iscritto, se, alla data del 28.04.1993 risultava iscritto ad un fondo pensione istituito prima del 15.11.1992 e ha trasferito la posizione in Priamo;
nuovo iscritto non di prima occupazione, se risultava già occupato anche presso una azienda diversa dall’attuale prima del 28.04.93 e ha aderito al fondo dopo tale data;
nuovo iscritto di prima occupazione, se risultava occupato per la prima volta anche presso una azienda diversa dall’attuale in data successiva al 28.04.93 e ha aderito al Fondo dopo tale data.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l’integrale destinazione del TFR al Fondo pensione. Negli altri casi, le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive oppure il 100% del TFR.
L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.
L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. In questo caso sarà sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro mentre il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione.
Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere la contribuzione; detta rinuncia determina, la cessazione del contributo da parte del datore, ma non del versamento del TFR il quale continua ad essere versato al fondo.
Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, già fissata in sede di adesione, fermo restando la possibilità per il lavoratore di dedurre i contributi fino al limite massimo di 5.164,57 euro.
Si, è possibile, ma resta inteso che la contribuzione che deriva dal rapporto di lavoro (contributo del datore di lavoro e TFR maturando) non viene conferita.
Il lavoratore che voglia integrare i contributi obbligatori al fondo pensione con una contribuzione volontaria deve compilare un apposito modulo disponibile nel sito del Fondo alla sezione Modulistica
Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l’entità delle trattenute operate dall’Azienda (contributo lavoratore, datoriale, TFR, eventuale contributo volontario…). Al momento dell’iscrizione il lavoratore riceve una password per accedere, nel sito del fondo, all’area riservata ai lavoratori associati. Attraverso la password potrà accedere alla propria posizione individuale e verificare la situazione dei versamenti. Inoltre, una volta l’anno l’iscritto al Fondo pensione riceve una Comunicazione periodica, attraverso la quale il Fondo pensione informa gli iscritti sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale.
L’aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell’azienda deve effettuare la verifica con l'ufficio del personale dell'azienda. In questa verifica l’aderente può farsi eventualmente assistere da un rappresentante sindacale.
In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare.
Il lavoratore, può rivolgersi all'Ufficio del Personale presso la propria azienda, alle Organizzazioni Sindacali interne o territoriali. Il lavoratore deve compilare la domanda di adesione, dopo aver ricevuto Statuto, Nota informativa e Progetto esemplificativo standardizzato. La domanda di adesione può anche essere scaricata dalla sezione Moduli del sito Internet di Priamo. Dopo aver compilato la parte di sua competenza, il lavoratore è tenuto a consegnare il modulo di adesione all’azienda. L'azienda compila la parte della domanda di propria pertinenza, verifica l'esattezza dei dati indicati dal lavoratore, controlla che la domanda sia compilata in modo chiaro e che sia firmata in tutte le sue parti dal lavoratore. La domanda viene inviata al Fondo dall'azienda da cui il lavoratore dipende entro quindici giorni dalla consegna.
Nel caso di neo-occupati o di lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro abbiano espresso la propria volontà di mantenere il TFR in azienda, la scelta se destinare il TFR a Priamo o mantenerlo in azienda deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione.
In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra: a) conferirlo a Priamo (fondo pensione negoziale) o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il TFR maturando sarà versato al Fondo o alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di adesione. b) mantenerlo in azienda: in questo caso il TFR maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
Sì. In particolare è possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, mentre sono necessari almeno 8 anni di iscrizione per richiedere un anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Infine vi è la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze a condizione che si sia iscritti da almeno 8 anni ad una forma pensionistica complementare.
Se l’aderente ha designato un beneficiario, le somme sono riscattate esclusivamente dallo stesso. In caso di presenza di più beneficiari designati, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente. Se l’aderente non ha designato un beneficiario il montante viene riscattato dagli eredi. Quando sono presenti più eredi, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l’aderente non abbia stabilito diversamente.
La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…). L’iscritto al Fondo pensione può in questi casi trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure riscattare la posizione individuale.
Il trasferimento della posizione individuale dell’iscritto presso una altra forma di previdenza complementare può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.
Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale di regola fino al 50% del montante accumulato nel Fondo. Eccezionalmente la prestazione può essere erogata sotto forma di capitale per l’intero importo se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulta di ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l’iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni ad una forma pensionistica complementare.
La rendita viene erogata fino al decesso del beneficiario. Il Fondo stipulerà una convenzione con una compagnia di assicurazione con la quale offrirà altre tipologie di rendita come la rendita reversibile e/o certa per k anni. La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario). La rendita certa per k anni, poi vitalizia, viene erogata per un numero di anni prestabilito (anche in caso di morte del beneficiario) decorso il quale la rendita diventa vitalizia.
Al momento dell’adesione è dovuta una quota di iscrizione una tantum che ammonta ad € 10,32 di cui € 5,16 a carico del lavoratore e € 5,16 a carico dell’azienda.
La quota associativa, direttamente prelevata dal contributo a carico del lavoratore e dell'azienda, serve a coprire i costi annui di gestione amministrativa del Fondo. Il suo ammontare è determinato annualmente dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.
I costi connessi alla gestione finanziaria sono riconducibili alle spese per la banca depositaria (la quale custodisce fisicamente il patrimonio del Fondo e controlla che siano effettuati correttamente gli investimenti) ed alle spese del gestore finanziario che effettua gli investimenti.
L’indicatore sintetico dei costi è una stima dei costi complessivi di partecipazione ad una forma pensionistica complementare calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da Priamo; gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.
Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) nei seguenti casi: morte dell’aderente, stato di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi o superiore a 48 mesi, procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione per cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate la tassazione è del 23%.
Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia in rendita che in capitale, è tassata con un’aliquota del 15%, che dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni, inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.
Sul montante maturato dal primo gennaio 2007 l’anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l’aliquota di tassazione è il 23%.
No. Il risparmio fiscale, infatti, viene percepito dal lavoratore direttamente in busta paga, in quanto è il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.
In un fondo pensione multicomparto sono previsti più comparti di investimento. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo.
E’ l’attività che sfocia nella individuazione delle varie categorie di strumenti finanziari da inserire in portafoglio al fine di attuare una efficiente gestione delle risorse avendo come riferimento un determinato orizzonte temporale, le preferenze in termini di rischio-rendimento e l'insieme delle attività esistenti.Due sono le attività di cui si compone: l'asset allocation strategica e l'asset allocation tattica.
Processo che consente di cogliere e sfruttare le opportunità di investimento anche non definite dall'asset allocation strategica, che si presentano nel breve periodo e che pertanto giustificano un temporaneo scostamento rispetto alla composizione del portafoglio di lungo periodo.
E' il parametro oggettivo di riferimento che delinea il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito e che pertanto riflette coerentemente le decisioni di investimento che sono state prese in sede di definizione dell'asset allocation strategica. Rappresenta anche lo strumento rispetto al quale vengono valutati i risultati della gestione finanziaria delle risorse del Fondo pensione.
Attività mediante la quale si mira a ridurre la componente di rischiosità del portafoglio, ovvero l’insieme delle attività finanziarie acquistate dal fondo pensione, attraverso l'investimento in titoli o strumenti finanziari che abbiano caratteristiche specifiche diverse e che non siano correlati positivamente tra loro nel senso che se uno strumento finanziario aumenta il suo valore, un altro deve scendere così da diminuire il rischio di perdite.
La ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando i cosiddetti ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto della vita media della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Più alta è l’età al pensionamento maggiore sarà l’entità della rendita.
Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita Priamo ha stipulato apposite convenzione con due compagnie assicurative:
- Assicurazioni Generali S.p.A. per la rendita vitalizia con maggiorazione in caso di perdita di autosufficienza (LTC – long term care)
- UGF Assicurazioni S.p.A. per tutte le altre tipologie di rendita
Esistono diverse opzioni di rendita tra le quali scegliere quella più adatta alle proprie esigenze:
• Rendita vitalizia semplice
• Rendita reversibile
• Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
• Rendita con restituzione del capitale residuo
• Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza
Si può scegliere esclusivamente una sola delle tipologie proposte.
Se alla rendita vitalizia semplice si affiancano prestazioni ulteriori (per garantire una maggiore tutela ai propri beneficiari o eredi), il valore della rendita subirà decurtazioni più o meno sensibili.
Si ricorda che la scelta della pensione più adatta comporta la considerazione di due fondamentali fattori:
• l'esigenza che si intende soddisfare (integrazione del reddito personale, maggior tutela delle fasi di vecchiaia più avanzata, trasferimento di risorse ad altri soggetti, ......)
• l’importo di rendita che si è disposti a sacrificare per soddisfare tale esigenza, intendendo con ciò il minor valore della rata di rendita prescelta rispetto alla rata di rendita vitalizia semplice.
La rendita reversibile viene corrisposta finché l’aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario da esso indicato se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo. L’importo della rendita varia anche in base all’età del beneficiario designato per la reversibilità: quanto più esso è giovane tanto più basso sarà l’importo della rendita erogata.
La rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia viene corrisposta al pensionato o in caso di decesso ai beneficiari/eredi, per il numero di anni stabiliti dall’aderente stesso. Al termine di questo periodo la rendita si trasforma in vitalizia nel caso in cui il pensionato sia ancora in vita; si estingue nel caso in cui sia deceduto.
La rendita con restituzione del capitale residuo viene corrisposta all’aderente finché è in vita.
Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo.
Il capitale residuo sarà pari all’importo maturato trasformato in rendita al netto delle rate di rendita già riscosse.
La rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita di autosufficienza, corrisposta all’aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell’importo erogato in caso di perdita dell’autosufficienza.
La perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale in modo presumibilmente permanente avviene quando l’Assicurato è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” di seguito riportati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:
Il tasso tecnico è il tasso minimo di rendimento che viene garantito in via anticipata dalla compagnia di assicurazione al pensionato. Maggiore è il tasso tecnico previsto più alta sarà la prima rata di rendita e minore la sua rivalutazione nel tempo (si beneficia in anticipo di rendimenti futuri).
La rivalutazione della rendita è data dalla differenza tra il rendimento netto della gestione separata (rendimento annuale lordo al quale occorre sottrarre i costi della gestione stessa) ed il rendimento già anticipato dalla Compagnia di assicurazione sulla base del tasso tecnico prescelto. In ogni caso le Compagnie di assicurazione garantiscono un rendimento minimo del 2,5% annuo.
Da non dimenticare, infine, che il valore della pensione consolida le rivalutazioni finanziarie riconosciute nei vari anni, ciò significa che può solo aumentare (e mai diminuire) rispetto agli importi progressivamente raggiunti.
Le tavole demografiche sono lo strumento principale di analisi che si utilizza per definire il valore della rendita che viene pagata al pensionato. In particolare le tavole demografiche esprimono la speranza di vita attesa per ogni individuo in relazione al sesso e all’età in cui richiede la rendita.